Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17581 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17581 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ESPOSITO ROSARIO nato il 31/03/1977 a NAPOLI
FLAGIELLO LUCIO nato il 13/12/1971 a NAPOLI
avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO” di NAPOLI, con sentenza in data 27/09/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 16/09/2015, nei
confronti di ESPOSITO ROSARIO, FLAGIELLO LUCIO, in relazione al reato di estorsione per
l’Esposito e di violenza privata per il Flagiello.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti di identico contenuto, deducendo il
seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità.
I ricorsi sono inammissibili.
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della