Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17580 del 10/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17580 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARAMAZZA GIOVANNA N. IL 06/02/1926
PITRUZZELLA GIUSEPPE N. IL 05/01/1952
PITRUZZELLA GIUSEPPE N. IL 09/05/1953
avverso la sentenza n. 2833/2008 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E , 1)e. -ee hai>, e…che ha concluso per
2?eat

~”

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

/

Data Udienza: 10/04/2013

Con sentenza del 15 luglio 2010, la Corte di appello di Palermo ha confermato
la sentenza emessa il 22 ottobre 2007 dal Tribunale di Agrigento, con la quale
CARAMAZZA Giovanna, PITRUZZELLA Giuseppe classe 1952 e PITRUZZELLA
Giuseppe classe 1953 erano stati condannati alle pene stimate di giustizia in ordine ai
reati di furto di acque pubbliche e adulterazione colposa di sostanze alimentari loro
rispettivamente ascritti.
Tutti gli imputati suddetti propongono ricorso per cassazione. La
CARAIVIAMA rinnova la doglianza già dedotta in appello circa il fatto che la condotta
di cui al capo A) sarebbe la stessa di quella contestata al capo E), giacché,
contrariamente a quanto osservato dai giudici a quibus, la elettropompa che avrebbe
dato luogo alla condotta attiva dal 1996, non era utilizzata per prelevare acqua dal
fiume ma «per l’emungimento di acqua conservata nel laghetto artificiale alimentato
anche con l’acqua prelevata a mezzo dell’altra elettropompa» e già oggetto di
contestazione. La condotta sarebbe dunque unica in riferimento a tutti i reati. Lo
stesso sarebbe a dirsi per il PITRUZZELLA Giuseppe classe 1953, la cui condotta
sarebbe un posterius rispetto al prelievo già ascritto alla CARAMAZZA, posto che
costui si sarebbe limitato a prelevare l’acqua già accumulata nell’invaso artificiale. Si
deduce, poi, quanto al reato di adulterazione colposa di sostanze alimentari, che non
risulterebbe provato che il prelievo della piantina di cantalupo — compiuto, per di più,
in assenza di contraddittorio — sia stato effettuato in uno dei terreni condotti, a diverso
titolo, da ciascuno dei ricorrenti,mentre sarebbe erronea la svalutazione dei risultati
negativi conseguiti ai successivi accertamenti. Quanto al reato di furto di acqua non
sussisterebbe poi l’elementbpsicologico, in quanto la Corte avrebbe travisato il valore
della autorizzazione tentennale rilasciata dall’Assessorato LL:PP: della Regione
Siciliana, negando ad essa autonoma efficacia e reputando necessaria una ulteriore
autorizzazione del Genio Civile. Così come sarebbe stata travisata la dichiarazione
del funzionario del Genio Civile circa presunte inadempienze degli imputati, giacché
si sarebbe dovuto procedere all’esame del funzionario dell’assessorato regionale che,
invece, malgrado richiesta, non venne disposto dai giudici dell’appello. Identica
violazione del diritto di difesa si denuncia anche in ordine al mancato espletamento di
una consulenza tesa ad accertare se fosse stato o meno osservato il limite di prelievo,
essendosi i giudici dell’appello fondati su mere illazioni. Quanto al reato di furto non
sussisterebbero, poi, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, trattandosi di
impiego di pompe di sollevamento non occulte, né sussisterebbe l’aggravante del
furto di acqua appartenente al demanio idrico, posto che tale non potrebbe qualificarsi
il prelievo di acqua che, contraddittoriamente, l’accusa identifica come «reflui
fognari del comune di Favara».
La sentenza impugnata deve essere annullata in riferimento alla condanna
inflitta agli imputati per il reato di furto di acque pubbliche, in quanto il fatto non è
più previsto dalla legge come reato. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti avuto

OSSERVA

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di furto aggravato di acque
pubbliche perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra
Sezione della Corte di appello di Palermo per nuova determinazione della pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il Consigl

estensore

Il Presidente

modo di precisare in più circostanze che l’impossessamento abusivo di acque
pubbliche — in virtù dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l’art. 17
del R.D. n. 1775 del 1933 — integra esclusivamente un illecito amministrativo ed è
attualmente punito solo con la sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 23
del citato d.lgs. n. 152 del 1999 e non a titolo di furto, a norma dell’art. 624 cod. pen.,
poichè, attesa la natura di norma speciale del menzionato art. 23 rispetto alla
disposizione codicistica, prevale la norma speciale su quella generale, ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981 (cfr., in tal senso, Cass., Sez. V, 7 marzo 2007,
Lanciani; Cass., Sez. V, 29 novembre 2006, Furfaro; Cass., Sez. V, 11 ottobre 2005,
La Rocca; Cass., Sez. V, 5 maggio 2004, Modaffari).
Le restanti censure poste a base del ricorso in riferimento al reato di
adulterazione colposa di sostanze alimentari sono inammissibili, in quanto orientate
esclusivamente verso una non consentita rivalutazione di profili di merito,
adeguatamente scandagliati dai giudici del gravame con motivazione del tutto
coerente ed adeguata.
All’annullamento parziale della sentenza impugnata per le ragioni anzidette
segue il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale per la nuova
determinazione della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA