Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17580 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17580 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NANO RAFFAELE nato il 24/12/1971 a NAPOLI
avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 04/04/2016, Parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 03/05/2011, nei
confronti di NANO RAFFAELE confermava la condanna in relazione ai tre reati di cui all’ art. 648 CP
siccome contestati.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla mancata qualificazione del reato sub
C) in quello dell’art. 485 cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.

cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Nel caso in esame, la Corte ha correttamente tratto la responsabilità dell’imputato dalla mancata
giustificazione in ordine al possesso di un mezzo rubato alla cui guida si era posto e che recava
targa alterata e documenti la cui contraffazione egli non ha ricondotto alla sua persona attraverso
una qualche affermazione in tal senso, così negando la plausibilità della tesi difensiva volta a
riqualificare il capo C) ex art. 485 cp.
Quanto alla ricettazione, la Corte di appello si è correttamente conformata – in ordine alla
qualificazione giuridica del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte,
Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità
del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base
dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in
mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo
di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la
cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza
di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale
dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza
del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso
delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di
elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri
officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo
i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del
12/07/2007, Rv. 236914).
Infine, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità della condotta
e dei precedenti specifici.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di

è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
ri-levabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO

P.Q.M.

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