Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1758 del 21/11/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1758 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO EMANUELE N. IL 07/08/1989
avverso la sentenza n. 10298/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore G Ferale in persona del Dott. V\ ezr> ly-0
che ha concluso per
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Data Udienza: 21/11/2013
Ritenuto in fatto
ESPOSITO Emanuele ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida senza patente.
vizi anche di motivazione della decisione con riferimento
all’accertamento della carenza del titolo abilitativo, nonché in punto di determinazione
della pena, ritenuta eccessiva.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
La doglianza sulla responsabilità è generica e comunque attinge un apprezzamento del
compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarità in
cui versava l’imputato: sul punto, il giudicante si è soffermato valorizzando gli
accertamenti effettuati a mezzo dei sistemi informatizzati in dotazione delle forze di
polizia, emotivamente e non arbitrariamente considerati sufficienti, così da rendere non
necessario ulteriore verifica presso la Motorizzazione civile.
Generica è anche la doglianza sulla pena, tra l’altro argomentata sulla pretesa dubbiosità
dell’accertamento della colpevolezza:
ergo,
su argomento concettualmente non
condivisibile.
In realtà, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo
compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure 4 necessaria una specifica motivazione tutte
le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla
pena edittale (tra le altre, Sezione IV, 7 maggio 2013- 28 agosto 2013 n. 35703,
Salmeri).
Ciò che qui il giudicante risulta avere fatto, avendo irrogato una pena [euro 3000 di
ammenda], in misura prossima al minimo edittale.
2
Con il ricorso adduce
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 novembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese