Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17579 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17579 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEDA ILIR N. IL 31/01/1978
avverso la sentenza n. 1276/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
del 22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha

confermato la sentenza di prime cure ed ha condannato Deda Ilir per il reato di
possesso e fabbricazione di un documento d’identità falso, nella specie un

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una motivazione illogica riguardo alla affermazione della penale responsabilità in
presenza di un falso c.d. grossolano e pur in mancanza dell’accertamento della
finalizzazione all’espatrio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le fattispecie di
possesso e fabbricazione di documenti d’identità falsi, di cui all’articolo 497 bis
cod.pen., sono state introdotte dal legislatore tra i reati contro la fede pubblica
nel capo dedicato a quelli concernenti le falsità personali al fine di rendere più
severa la repressione penale dei comportamenti tesi ad ostacolare
l’identificazione delle persone (come suggerisce la stessa rubrica dell’articolo del
D.L. n. 144 del 2005 che ha configurato la nuova disposizione); non può,
dunque, dubitarsi che il bene giuridico oggetto delle nuove incriminazioni sia la
pubblica fede personale, ancorché tutelato in maniera indiretta, tanto da
rimanere sullo sfondo, attraverso la punizione di condotte che sembrano
anticipare perfino il pericolo di una lesione o che comunque si rivelano solo
astrattamente idonee a generarlo; ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato
è infatti già la materiale falsificazione dell’atto certificativo o il mero possesso del
documento contraffatto e non anche l’uso dello stesso né l’effettivo realizzarsi
dell’espatrio (v. Cass. Sez. V 18 luglio 2012 n. 39408);
– che il falso c.d. grossolano non punibile sia soltanto quello facilmente
riconoscibile ictu oculi anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è
tale quello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento della
falsificazione (v. da ultimo Cass. Sez. V 13 luglio 2011 n. 38349): sicché, avendo
la Corte di merito considerato che la falsità in oggetto non fosse rilevabile prima

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passaporto ungherese (articolo 497 bis cod.pen.);

facie ne deriva che l’impugnata sentenza si sottrae a censura anche sotto tale
aspetto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2014.

P. T. M.

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