Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17579 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17579 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRENNA FABIO N. IL 18/05/1977
TORTORICI RAIMONDO N. IL 10/07/1940
TORTORICI GIOACCHINO N. IL 02/06/1968
FRENNA IGNAZIO N. IL 21/04/1949
avverso la sentenza n. 605/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
09/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6. tieet
che ha concluso per ak \4224m4„, —

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

/

Data Udienza: 10/04/2013

Con sentenza del 9 novembre 2011, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza emessa il 30 giugno 2009 dal Tribunale di Agrigento con la
quale FRENNA Fabio, FRENNA Ignazio, TORTORICI Raimondo e TORTORICI
Gioacchno erano stati condannati alla pena di giorni trenta di reclusione ed euro 300
di multa ciascuno, quali imputati di ricettazione di alcuni cellulari.
Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati suddetti. Nei ricorsi
proposti nell’interesse di TORTORICI Gioacchino e TORTORICI Raimondo,
rinnovando doglianze già espresse e disattese dai giudici dell’appellomenta che
non sia stata valutato appieno la possibilità della “donazione” del codice IMEI. Si
lamenta poi che il giudice di appello non abbia fornito elementi adeguati in ordine
alla consapevolezza della illecita provenienza dei cellulari. Nel ricorso proposto
nell’interesse di FRENNA Fabio e FRENNA Ignazio si lamenta del pari che alla luce
della ricostruzione dei fatti offerta anche dalla versione difensiva i giudici
dell’appello abbiano erroneamente ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del
reato.
I ricorsi sono palesemente inammissibili, in quanto le censure, tutte rievocative
di profili di merito puntualmente scandagliati dai giudici a quibus , si riducono ad
una contestazione aspecifica della decisione impugnata, senza che alla motivazione
esibita dalla Corte territoriale sia stata frapposta una autonoma ed argomentata critica
impugnatoria. I ricorsi sono dunque manifestamente inammissibili per totale
genericità dei motivi. Le censure, infatti, come si è accennato, si limitano ad una
prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna
correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione
impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto
congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa, proprio
sui punti — ipotesi di “donazione” e inattendibilità delle versioni difensive — sui quali
si è soffermata, in termini del tutto aspecifici, la critica impugnatoria.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il ConsigWe estensore

Il Presidente

OSSERVA

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