Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17578 del 10/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17578 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMMIRATI GIUSEPPINA N. IL 03/01/1963
avverso la sentenza n. 1209/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6.
ititi,k
che ha concluso per
uthi;
4A.9, 14’04.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/04/2013

Con sentenza del 22 dicembre 2011,1a Corte di appello di Salerno ha
confermato la sentenza pronunciata il 12 dicembre 2007 dal Tribunale della
medesima città con la quale AMMIRATI Giuseppina era stata condannata alla pena
di anni tre e mesi due di reclusione quale imputata dei delitti di usura ed estorsione
alla medesima ascritti.
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione, in quanto i giudici del merito avrebbero frettolosamente
accreditato la versione della parte offesa assertivamente evocando la esistenza di
riscontri senza motivare sul punto e sulla sussistenza della sproporzione tra le
prestazioni di debito e credito.
Il ricorso `è palesemente inammissibile per genericità dei motivi, in quanto il
ricorrente si è limitato a svolgere assertive e scarne censure, per di più evocative di
profili di merito non pertinenti a questa sede, senza svolgere argomentazioni di sorta
atte a specificare la effettiva consistenza dei vizi, solo labialmente enunciati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
J

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA