Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17577 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17577 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRILLO GIUSEPPE N. IL 04/08/1968
STARÀ CAMILLO N. IL 21/11/1956
avverso la sentenza n. 963/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
31/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
it41/4/42-che ha concluso per ì’t, ,tí
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Gth-140

Data Udienza: 10/04/2013

Con sentenza del 31 ottobre 2011, la Corte di appello di Cagliari ha, per quel
che qui interessa, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 15 febbraio 2010
dal Tribunale della medesima città, dichiarato non doversi procedere nei confronti di
STARA Camillo e CIRILLO Giuseppe in ordine a vari reati ai medesimi ascritti
perché estinti per prescrizione ed ha ridotto la pena nei confronti dello STARA ad
anni due e mesi due di reclusione ed euro 550 di multa e nei confronti del CIRILLO
ad anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3.200 di multa, quali imputati dei residui
reati di riciclaggio ed altro loro ascritti.
Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Nel ricorso proposto
nell’interesse del CIRILLO si lamenta vizio di motivazione in ordine ai criteri di
valutazione delle prove, in particolare laddove non ha adeguatamente e
coerentemente scandagliato l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato
Guiso, comunque generiche. Né si chiarisce come sia potuta proseguire l’attività
anche dopo l’arresto del CIRILLO visto che era il fornitore delle vetture. Si contesta,
poi, che possano fungere da riscontro le dichiarazioni del Mossa e del Baldecchi né
sarebbe un riscontro la provenienza di alcune soltanto delle vetture dalle zone di
residenza dell’imputato. La Corte, infine, non avrebbe chiarito perché abbia ritenuto
sussistente il riciclaggio e non il concorso nel reato presupposto.
Nell’interesse dello STARA si lamenta vizio di motivazione in punto di dolo,
posto che dagli atti non emergevano elementi tali da suffragare la consapevolezza
della provenienza illecita delle vetture addebitate all’imputato.
I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibili. Quanto al ricorso dello
STARA, infatti, il ricorrente si limita a rievocare le stesse censure già devolute ai
giudici del gravame e da questi puntualmente disattese, con motivazione del tutto
logica e coerente, senza che a tale apporto argomentativo sia frapposta una reale ed
autonoma critica impugnatoria. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da
tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
1

OSSERVA

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il Consi

e estensore

Il Presidente

Per ciò che concerne, invece, il ricorso del CIRILLO, anch’esso in larga misura
riproduttivo di questioni già agitate e disattese nei gradi di merito, le doglianze,
anziché dedicate ad illustrare effettive censure di legittimità, offrono una critica
orientata esclusivamente a stimolare un nuovo apprezzamento dei fatti di causa,
coinvolgendo solo assertivamente pretese violazioni della legge processuale, sotto la
forma dei criteri di valutazione del compendio probatorio; appramenti, questi, che,
al contrario, sono riservati allo scrutinio dei giudici del fatto. Non senza sottolineare,
d’altra parte, come l’ampia e più che articolata motivazione sviluppata in sede di
appello si sia soffermata su ciascuno degli aspetti ora rievocati dal ricorrente
(coinvolgimento dell’imputato nel traffico di vetture; apprezzamento critico delle
dichiarazioni accusatorie; disamina attenta delle deduzioni difensive; analisi degli
elementi, plurimi e convergenti, utilizzati come circostanze di riscontro), secondo un
percorso del tutto coerente sul piano della logica, e pienamente in linea con i
parametri legali di apprezzamento della prova.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

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