Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17577 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17577 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORTELLAZZI LUIGI nato il 14/04/1983 a NAPOLI
avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in riforma
della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a
CORTELLAZZI LUIGI, in atti generalizzato, e applicato la pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque,
confermando nel resto la pronuncia impugnata, con cui l’imputato è stato ritenuto
responsabile di una rapina aggravata.

l’erronea applicazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale
compiuto una valutazione degli elementi (in particolare l’ammissione degli addebiti)
“orientata ad una pregiudizievole ed ingiusta esclusione del beneficio” delle
attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo privo di specificità e,
comunque, manifestamente infondato.
2.1 II ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (v. f.
3 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie
e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
Difatti, la Corte di merito ha ritenuto che, al fine della concessione delle
attenuanti generiche, non fosse sufficiente l’ammissione dei fatti, avvenuta in
giudizio, e che, quindi, non emergessero elementi di positiva valutazione.
Così argomentando il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei
principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610),
secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere
legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo,
a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto
della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato
di incensuratezza dell’imputato.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

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