Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17575 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17575 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELONI ALESSIO nato il 22/12/1978 a NUORO

avverso la sentenza del 24/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 24/02/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, in data 08/07/2010, nei
confronti di MELONI ALESSIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non si confronta se non del tutto genericamente con la motivazione della sentenza
impugnata ed, in particolare, con la individuazione della sua persona effettuata da un testimone

precisato come lo stesso ricorrente avesse detto di aver compiuto una rapina a Brescia poco prima,
circostanze che si univano al possesso poche ore dopo il fatto della pistola utilizzata per il delitto.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse in misura prevalente alle aggravanti in
ragione della gravità di queste e del loro numero (uso di armi da persone riunite e travisate), la
Corte addivenendo comunque ad una riduzione della pena in misura molto al dì sotto della media
edittale e ritenuta congrua.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

DEPOSITATA
IN CANCE_ FRU\

i 9 AP
11 Funzicia.
Diana

2018
Il Presidente

oculare della rapina e con le dichiarazioni di un testimone del fatto ad essa successivo, che aveva

ADRIANO IASILLO

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