Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17574 del 21/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17574 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTISTI LUCIANO N. IL 27/09/1944
BATTISTI PAOLO N. IL 20/06/1952
nei confronti di:
MARCHIONNI ACHILLE N. IL 23/09/1947
CONTI GIACOMO N. IL 22/02/1946
avverso la sentenza n. 753/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.,777–é–2
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv Z. ,•ee c.
ers, Ce: –t-tu
e-er• F9i
Uditi di ensor Avv.
ed,

1; cm, C

Data Udienza: 21/03/2013

BATTISTI Paolo BATTISTI Luciano quali parti offese nel procedimento penale a
carico di CONTI Luciano e MARCHIONNI Achille, imputati del delitto di cui
agli artt. 110, 629 cp, ricorrono per Cassazione avverso a la sentenza 6.10.2011
con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha assolto gli imputati dai reati ascritti
perché “il fatto non sussiste”.
Con ricorsi perfettamente fra loro pienamente sovrapponibili i ricorrenti
richiedono l’ annullamento della sentenza impugnata deducendo
§1.) Ex art. 606 I^ comma lett. B) ed E) cpp, vizio di motivazione e violazione
dell’art. 629 cp, perché la decisione è carente ed apodittica, omettendo di
prendere in considerazione le ragioni dell’appello. Secondo la difesa, gli imputati,
attraverso la minaccia di far valere una scrittura privata intercorsa fra le parti,
hanno raggiunto lo scopo di rinegoziare ire contratti di appalto a condizione per
loro più vantaggiose, così conseguendo un ingiusto profitto(‘così integrando il
delitto di estorsione, contrartamennte a quanto ritenuto dal Corte di merito.
§2.) ex art. 606 I^ Gomma lett. 13) ed E) cpp, vizio di motivazione ed erronea
applicazione dell’art. 629 cp, perché la Corte territoriale non ha ravvisato ti
carattere coercitivo nelle espressioni verbali adoperate dagli imputati nel corso dei
colloqui, essendo manifestamente illogica la motivazione con la quale la Corte
territoriale ha ravvisato gli estremi della coercizione in condotte “esterne” agli
imputati.
§3.) ex art. 606 I^ comma lett. E) cpp, vizio di motivazione e travisamento della
deposizione del testimone FORLANI La parte asserisce che la affermazione della
Corte territoriale per la quale il “BATTISTI firmò liberamente” tratta dalla lettura
della deposizione del FORLANI è frutto di travisamento, essendo ben diverso
l’assunto sostenuto dal testimone nel corso delle deposizioni rese il 2.6.2000,
19.6.2000 e 29.10.2005.
§4.) ex art. 606 I^ comma lett. E) cpp, vizio di contradditorietà tra la motivazione
e il dispositivo. La difesa sostiene essere erronea la formula di assoluzione “il
fatto non sussiste” adottata dal giudicante per il proscioglimento degli imputati
dovendosi invece dichiarare “il fatto non costituisce reato”, tenuto conto della
materialità della condotta minatoria oggettivamente esercitata dagli imputati.
Nel corso della udienza si costituivano in giudizio, gli imputati tramite difensore
che depositava memoria con la quale venivano formulate argomentazioni tese a
contrastare la tesi dei ricorrenti allegando documentazione.
RITENUTO IN DIRITTO
MARCHIONNI Achille e CONTI Giacomo sono sottoposti a giudizio penale con
l’accusa di concorso in estorsione, perché, con la minaccia di travolgere nel
fallimento imminente dell’impresa Conti Costruzioni s.r.l. (dela quale il CONTI
Giacomo era socio ed amministratore unico), la società Edilsoria s.r.l, dei fratelli
BATTISTI, la ditta RADIANT s.r.l. riferibile agli stessi ed i patrimoni personali
delle parti offese, minacciando di portare tutti in Tribunale, richiamando
l’esistenza di una contrascrittura successiva alla redazione di contratti di appalto

MOTIVI DELLA DECISIONE

GUP del Tribunale di Pesaro con sentenza del 18.6.2009 assolveva gli imputati
dal delitto ascritto con la formula “il fatto non sussiste”, mentre nel parallelo
giudizio civile intrapresa dalla CONTI Sri, il Tribunale condanava la società
EDILSORIA s.r.l. al pagamento di una somma non molto inferiore a quella
risultante dai conteggi di cui alla scrittura integrativa del 26.4.2000. La decisione,
impugnata in grado di appello veniva confermata dalla Corte territoriale con
sentenza che viene qui impugnata.
Dalla lettura della decisione gravata si evince che il procedimento penale è
scaturito da una denuncia presentata nel maggio del 2000 dagli odierni ricorrenti
soci della EDILSORIA s.r.1 che aveva stipulato tre contratti di appalto con la
società CONTI COSTRUZIONI s.r.l. la quale aveva ricevuto, nel corso del tempo,
una serie di acconti dalla committente, fino all’aprile del 2000, quando gli
amministratori della società appaltatrice facevalaresente che quest’ultima versava
in condizioni economiche precarie e che necessitava di somme di denaro ulteriori
rispetto a quelle fino a quel momento corrisposte dalla società commitente (lire
1.300.000.000 oltre il pattuito).
Nel corso di uno degli incontri fra le parti, l’amministratore della CONTI
COSTRUZIONI s.r.l. (Conti Giacomo) e il suo commercialista (Marchionni
Achille) minacciavano di far valere gli effetti derivanti da una scrittura privata (di
cui il CONTI possedeva una copia non firmata, mentre l’originale era in mano al
BATTISTI) nella quale erano prefigurati patti fra le parti che si ponevano in
difformità rispetto al contenuto dei contratti di appalto; gli imputati in quella sede
asserivano che dalla suddetta scrittura privata poteva desumersi l’esistenza di un
accordo societario fra tutti i soggetti con la conseguenza che nell’ipotesi di un
eventuale fallimento della CONTI COSTRUZIONI s.r.I., l’organo fallimentare
avrebbe potuto assumere iniziative anche nei confronti degli altri soggetti
contrattualmente impegnati, fino a giungere ad un’estensione del fallimento che
poteva essere evitata attraverso una rinegoziazione degli accordi e la
corresposione di maggiori somme a favore della CONTI COSTRUZIONI s.r.1.,
per permetterle di superare la condizione di cirisi finanziaria.
Emerge ancora che successivamente a tale incontro i fratelli BATTISTI avevano
sottoscritto in data 26.4.2000 una nuova scrittura privata sostitutiva delle
precedenti con le quali si impegnavano a versare alla CONTI COSTRUZIONI
s.r.l. la somma di 2 miliardi e seicento milioni in franche successive fino alla

(uno del 1997 e due del novembre 1998) e revocata consensualmente dalle parti,
interpretando tale scrittura con l’avallo del MARCHIONNI come accordo
associativo mentre si trattava di accordo che ridefiniva i termini dell’appalto e con
minaccia di altri mali tra cui la minaccia di protesto di assegni già consegnati dal
BATTISTI Luciano ed attività tese ad ostacolare la vendita degli appartamenti
edificati, costretto BATTISTI Luciano e Paolo a firmare una scrittura integrativa
del 26.4.2000 con clausole vessatorie per Edilsoria con cui si ridefiniva in
aumento il valore degli appalti, si aggiungeva un ulteriore importo di lire
800.000.9» e si dava atto di avere maturato a favore di CONTI alla data della
scritturPrlire 8.240.000.000 per lavori eseguiti, mentre a quella data erano
maturati corrispettivi inferiori all’importo già percepito dalla CONTI
COSTRUZIONI srl e si stabiliva che il pagamento doveva avvenire a fattura e non
a stati avanzamento.

consegna dei lavori di appalto da eseguirsi entro il 30.8.2000. Dopo il pagamento
della prima rata pattuita, i BATTISTI ritenendo di essere stati sottoposti ad una
richiesta estorsiva, presentavano denuncia alla Autorità Giudiziaria lamentando di
essere vittime di prtetese estorsive.
La CONTI COSTRUZIONI s.r.I., insolvente, veniva dichiarata fallita dal
Tribunale e il curatore della procedura intraprendeva la causa civile nei confronti
della EDILSORIA s.r.l, committente, richiedendo il pagamento delle somme
dovute.
Il giudice di primo grado ha assolto gli imputati dal delitto ascritto sulla base delle
seguenti considerazioni: a) le parti avevano sottoscritto tre contratti di appalto per
l’esecuzione di lavori edilizi (EDILSORIA srl committente/CONTI
COSTRUZIONI s.r.l. Appaltatrice); b) collateralmente ai contratti, le parti ne
avevano sottoscritto uno diverso, dissimulato, il cui originale (unico) era rimasto
nella disponibilità dei denuncianti BATTISTI, mentre il CONTI ne aveva una
copia non sottoscritta; c) la scrittura del 26.4.2000 era stata formata dalle parti a
seguito di una serie di incontri e trattative a pattuizioni con la assistenza dei
rispettivi professionisti; d) la scrittura del 26.4.2000 rifletteva i diversi interessi
perseguiti dalle parti nella reale prospettiva (confermata dai professionisti) del
rischio della CONTI COSTRUZIONI sii di fallire (come in effetti è avvenuto); e)
quanto oggetto di pattuizione nella scrittura del 26.4.2000 non costituiva un
“ingiusto profitto” in quanto non sproporzianato o immotivato e gli importi
pattuiti non presentavano scostamenti apprezzabili rispetto a quelli stabiliti nella
perizia svolta nello incidente probatorio e quanto poi riconosciuto nella sentenza
pronunciata nel corso della causa civile proseguita dalla curatela del Fallitlhanto
CONTI COSTRUZIONI s.r.I..
Gli odierni ricorrenti appellavano la decisione del Tribunale, sostenendo che; 1)
gli importi corrisposti alla CONTI COSTRUZIONI srl erano di gran lunga
superiori alle somme dovute; 2) il Presidente della Corte d’Appello di Ancona
aveva sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza civile di primo grado; 3)
vi erano apprezzabili scostamenti tra le risultanze peritali e le somme corrisposte;
4) la condotta degli imputati integrava la fattispecie dell’abuso del diritto; 5) le
dichiarazioni rese dal MARCHIONNI e quelle del professionista FORLANI non
erano state apprezzate in modo corretto.
La Corte d’Appello ha risposto con riferimento a tutti i punti del gravame
rilevando: a) l’insussistenza della fattispecie invocata dell'”abuso del diritto”
quale forma esecutiva di un delitto di estorsione; b) l’accordo era stato raggiunto
liberamente fra le parti; c) la pacifica circostanza che i tre contratti di appalto
erano sostituiti da altra pattuizione riservata intercorso fra le parti; d) l’accordo del
26.4.2000 prevedeva una causa negoziale ben specificata nella forma
dell’associazione in partecipazione in sostituzione dei contratti di appalto
precedentemente sottoscritti; e) il professionista dei BATTISTI (dr. Forlani) aveva
valutato le conseguenze che sarebbero potute derivare ai propri assistiti qualora
fosse stata fatto valere l’accordo origninale e riservatamente pattuito fra le parti,
quale scrittura indicante le reali pattuizioni fra le parti indipendetemente dai
contratti di appalto in corso di esecuzione; f) i BATTISTI prima di sottoscrivere lo
accordo del 26.4.2000 avevano avuto modo di consultare un professionista (avv.to
BRUALDI) al fine di verificare gli effetti derivanti dall’accordo originario
versando la CONTI COSTRUZIONI in difficoltà finanziarie e il conseguente

rischio anche personale/patrimoniale in caso di dichiarazione di insolvenza della
suddetta società; g) le minacce consistivano nella prospettazione di possibili
future condotte che avrebbero potuto tenere organi giudiziari qualora fossero
venuti a conoscenza dei patti contrattuali originari e riservati (c.d. Minacce
esterne)
Conclusivamente la Corte d’Appello ha valutato sulla scorta degli elementi
sottoposti al suo giudizio: – che le parti hanno ispirato i propri comportamenti a
“logiche di convenienza economica, ponderando i possibili sbocchi della
situazione contrattuale in cui essi stessi si erano posti nel momento nel quale
avevano siglato la scrittura precedente” [pag. 9 della sentenza]; – che non vi è
stato esorbitanza dei mezzi utilizzati dai CONTI nel perseguimento dei propri fini;
– che i BATTISTI non sono stati intimiditi da “minacce” ma dall’atteggiamento
determinato degli imputati nell’applicazione di quanto era stato pattuito con la
scrittura privata riservata collaterale ai contratti di appalto; – che non era
ravvisabile alcun ingiusto profitto perseguito dalle parti; che al di là delle
espressioni utilizzate non poteva costituire minaccia la prospettazione di un fatto
del terzo.
Gli odierni ricorrenti, censurando la decisione della Corte d’Appello, nella
sostanza ripropongono nella presente sede questioni che sono state già oggetto di
valutazione da pate della Corte di merito eit>111e quali la stessa ha risposto in modo
adeguato.
La parte ricorrente pone in questa sede due ordini di problemi riconducibili a due
ordini di argomentazione rispettivamente ricollegabili: 1) ad aspetti di fatto
(valutazione ed apprezzamento dei dati probatori: deposizioni testimoniali, portata
delle dichiarazioni del professionista FORLANI, economicità o esosità
dell’accordo sottoscritto il 26.4.2000) con la precipua finalità di dimostrare che
nella condotta del CONTI e del MARCHIONNI sarebbero ravvisabili gli elemoiti
della minaccia e dell’ingiusto profitto; 2) ad aspetti di diritto, in particolare alla
correttezza dell’applicazione della regola per la quale il delitto di estorsione è
ravvisabile anche nell’ipotesi di “abuso del diritto”, nella specie escluso dalla
Corte territoriale.
Il primo ordine di questioni esula dalla cognizione del giudice della legittimità.
Nella specie le doglianze mosse dalla difesa dei ricorrenti, sono riconducibili alla
fattispecie del “vizio della motivazione”. Tale tipo di censura che può investire
l’aspetto dell’apprezzamento delle fonti di prova non consente al giudice di
legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di
merito, essendo demandato a questo giudice il solo compito di stabilire se i giudici
di merito abbiano fornito una corretta interpretazione dei dati probatori ed
esmainato tutti gli elementi a loro disposizione dando esaustiva e convincente
risposta alle deduzioni delle parti, applicando le regole della logica nello svuluppo
delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre. A tale regola da ritenersi ormai principio consolidato formatosi
sulla scorta della costante giurisprudenza a cominciare da Cass SU n, 930/1995,
consegue che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della
motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e
diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,
giacchè tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo
riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica argomentativo” di tale

giudice, acértando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente conto
delle ragioni c he lo hanno condotto ad emettere la decisione [v. Cass. Sez. IV n.
1354/98]. Va ancora aggiunto che per espresso tenore dell’art. 606 F\ comma lett.
E) cpp, la verifica della completezza e della “tenuta” logica della decisione
impugnata va compiuta solo in funzione del testo del provvedimento impugnato,
nel senso che il vizio denunciato deve emergere dal testo del provvedimento
impugnato o da altri atti del processo che devono essere: a) individuati ed indicati
in modo specifico e puntuale; b) riportati integralmente nel loro contenuto o
allegati al ricorso, come parte dello stesso (in attuazione del principwai
autosufficienza del ricorso applicabile anche in sede penale); c) deve essere
indicato il punto specifico e preciso dell’atto che erroneamente apprezzato dal
giudice lo ha portato a “travisare” il contenuto e la portata dell’atto stesso e della
prova in essa riferibile; d) la incidenza dell’atto probatorio travisato, sul piano
della efficacia argomentativa della decisione.
Passando pertanto alla disamina dei ricorsi sottoposti all’attenzione di questo
Collegio, va osservato che la prima serie di questioni sollevate dalle parti
ricorrenti (apprezzamento del contenuto delle deposizioni testimoniali e della
entità delle somme pagate per effetto della sottoscrizione dell’atto del 26.4.2000)
attengono ad aspetti di merito che esulano dalle competenze del giudice di
legittimità. Parimenti del tutto eccentriche sono le considerazioni svolte dalle parti
in ordine alla sussistenza o meno di un equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni
scaturenti dagli accordi via via assunti, trattandosi, anche queste, di aspetti di
merito, in ordine ai quali, come si evince dalla lettura della decisione impugnata,
sono stati condotti accertamenti peritali sia in sede civile e penale,
ponderatamente valutati dal Corte di merito, alla luce anche di apprezzamenti in
ordine all’esito del giudizio civile. A tale proposito appare del tutto priva di rilievo
il richiamo che il Presidente della Corte d’Appello abbia con proprio decreto
disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione del
Tribunale civile: si tratta di provvedimento ignoto a questa Corte, di per sè stesso
privo di significanza nell’ambito della valutazione delle censure ammissibili ed è
rispondente a logiche giuridiche diverse da quelle che possono essere prese in
considerazione in questa sede e comunque prive di valenza dimostrativa in ordine
alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa.
Sotto questo profilo pertanto le censure mosse dai ricorrenti si collocano in un
ambito di inammissibilità, perchè eccentriche rispetto ai limiti segnati dall’art. 606
comma lett. E) cpp..
Passando agli aspetti inerenti alla questione di diritto va osservatot*ttivamente
può costituire “intimidazione illegittima” (idonea, come tale ad integrare il delitto
di estorsione ex art. 629 cp) anche la minaccia dalla parvenza esteriore di legalità,
allorquando sia fatta non già con la intenzione di esercitare un diritto, ma allo
scopo di coartare l’altrui volontà per ottenere risultati non consentiti attraverso
prestazioni non dovute nell’an e nel quantum o quando, pur correlandosi ad un
diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento, se ne realizzi suo tramite un
distorto esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, diversi da quelli per cui
lo stesso è stato riconosciuto tutelato [Cass. Sez. 10693/89; Cass. Sez. Il n.
3380/91.

Nel caso in esame sulla scorta della motivazione del provvedimento impugnato si
deve pervenire alla conclusione che la decisione della Corte territoriale è corretta
sul piano del richiamo e della applicazione delle regole del diritto.
La Corte territoriale ha infatti preso in considerazione i due aspetti attraverso i
quali può realizzarsi l’abuso del diritto: a) eccedenza del mezzo rispetto allo scopo
perseguito; b) eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto
esercitato.
Con valutazione non sindacabile nel merito la Corte territoriale ha preso in
considerazione entrambi gli aspetti, pervenendo a conclusione assolutoria con
motivazione che appare non manifestamente illogica. Nel caso in esame il
giudizio della non eccedenza dello scopo perseguito rispetto al diritto fatto valere
trova la sua giustificazione sotto il profilo della motivazione nel richiamo alle
risultanze delle perizie disposte nei giudizio penale e in quello civile e dei risultati
conseguiti dagli attori (nella specie la società CONTI COSTRUZIONI srl in
fallimento) nel corso del giudizio civile. Sotto il profilo della non eccedenza del
mezzo adoperato (portata minatoria delle espressioni adoperate) va osservato che
nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge
che i ricorrenti abbiano subito “minacce” in senso estorsivo. Stando alle risultanze
processuali, i fratelli BATTISTI hanno stipulato con la società del CONTI tre
contratti di appalto, sottoscrivendo un ulteriore contratto, rigardante pattuizioni
economiche (collaterali) che le parti hanno ritenuto di tenere riservate, ma certo
non prive di efficacia vincolante fra le parti che le hanno sottoscritte. A fronte di
una situazione di crisi della impresa del CONTI, questi, assistito dal
MARCRIONNI (suo commercialista) ha manifestato alle controparti (fratelli
BATTISTI) la necessità di rinegoziare i contratti di appalto, prospettando, in via
alternativa e in caso di mancata adesione ad un accordo che risolvesse la
situazione creatasi, l’utilizzo in sede giudiziaria del contratto “riservato” dal quale
il Tribunale, e gli organi di un eventuale fallimento avrebbe lPotuto trarre spunti
per ritenere l’esistenza di accordi societari fra le parti tali da travolgere gli stessi
ricorrenti in una estensione di responsabilità nella procedura fallimentare.
Nella specie si tratta (per parte degli imputati) della prospettazione sul piano
giuridico, delle possibili conseguenze derivanti dall’uso giudiziario di una
scrittura liberamente sottoscritta fra le parti anni prima. La prospettazione alla
controparte contruttuale delle possibili ragionevoli conseguenze derivanti
dall’esercizio di un’azione processuale formulata nella prospettiva del
conseguimento di una pretesa “giusta”, nel senso di essere tutelabile sul piano del
diritto secondo gli effetti propri dell’accordo sottoscritto, non può integrare in
nessun modo il delitto di estorsione.
Pertanto, al di là degli apprezzamenti di fatto propri del giudice di merito, le
regole del diritto sono state correttamente applicate dalla Corte territoriale con
decisione non censurabile che sfugge alle critiche mosse. La doglianza dovrà
quindi essere rigetta per quanto attiene ai due primo motivi qui congiuntamente
esarniknati siccome sostanzialmente fra loro sovrapponibili.
Passando alla disamina dell’ultimo motivo di ricorso, va osservato che non è
ravvisabile nella specie nessuna contraddizione tra la motivazione del
provvedimento impugnato e il dispositivo della decisione medesima. Infatti
correttamente la Corte di merito ha pronunciato la sentenza di assoluzione con la

formula “il fatto non sussiste”, mancando, nella specie, ogni e qualsiasi elemento
costitutivo della fattispecie penale.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21.3.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA