Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17573 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17573 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASTRANGELO COSIMO N. IL 28/09/1968
MASTRANGELO ANTONIO N. IL 08/08/1992
avverso la sentenza n. 11427/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 21/02/2014
RITENUTO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha
–
confermato, per quanto d’interesse del presente giudizio, la sentenza di prime
cure che aveva condannato Mastrangelo Cosimo e Mastrangelo Antonio per il
reato di furto aggravato;
entrambi gli imputati, personalmente, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge, con particolare riferimento
all’affermazione della penale responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte
offesa nonché il travisamento della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto i relativi motivi si
sostanziano in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha corroborato le
suddette dichiarazioni con gli accertamenti di Polizia Giudiziaria e non vale a
scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema;
–
il giudicante ha, invero, correttamente applicato la costante
giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate
dall’articolo 192, comma terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal
caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012
n. 41461);
– che, inoltre, giova rammentare, in punto di diritto e in via generale,
come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia
pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo
grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606
1
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n.
20395); il che non è accaduto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano