Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17573 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17573 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COVELLONE ISABELLA nato il 12/01/1980 a CASERTA

avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

• La CORTE APPELLO -di NAPOLI, con sentenza in data 29/10/2615, parzialmente rifOrmando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 23/01/2014, nei
confronti di COVELLONE ISABELLA confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 629
CP.

Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.

cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Inoltre, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da
questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole
dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. – possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante
e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Nel caso in esame, la Corte di Appello, con ampia motivazione ha affrontato e superato tutte le
obiezioni difensive riproposte con il ricorso, conferendo piena attendibilità alle dichiarazioni della
persona offesa in ragione dei riscontri esterni acquisiti e culminati con l’arresto in flagranza
dell’imputata che aveva ricevuto dalla vittima l’ennesima elargizione di danaro dietro minaccia.
La Corte ha, poi, spiegato la natura del particolare rapporto tra la persona offesa e la vittima, che
giustificava il traffico telefonico in entrata ed in uscita tra le parti e la propensione della persona
offesa a mantenere comunque i rapporti con l’imputata, anche dopo le minacce, in forza di un
rapporto di frequentazione a pagamento con lei instaurato.
Anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche come
prevalenti rispetto alle aggravanti, la Corte ha offerto congrua motivazione, sottolineando i
numerosi e specifici precedenti penali della ricorrente e la concreta gravità del fatto.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di

245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO

della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA