Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17572 del 06/03/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17572 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AA

avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

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Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Là CORTE APPELLO di cENOVA, con sentenza in data 25/11/2016; confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MASSA, in data 14/04/2016, nei
confronti di AA in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 610 e 582 cp.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina, che avrebbe dovuto
qualificarsi ex art. 624-bis cp.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, nell’invocare una diversa qualificazione giuridica del fatto, non si confronta con il
chiarito che la volontà dell’imputato di sottrarre il computer alla vittima – cosa che era avvenuta
con l’uso della violenza nei frangenti indicati nell’imputazione -si era manifestata addirittura prima
del fatto, secondo quanto riferito dalla persona offesa in un messaggio ad una amica.
Fermo restando, in punto di diritto, che il profitto perseguito dall’agente nel reato di rapina può
essere anche solo di tipo morale, tale essendo quello supposto in ricorso (cfr. Sez. 2, n.11467 del
10/03/2015, Carbone, Rv. 263163).
Ne consegue che correttamente la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto integrata l’ipotesi della
rapina.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO

passaggio decisivo della motivazione della sentenza impugnata, nel quale la Corte di Appello ha

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