Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17571 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17571 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOKMANI MANDI nato il 29/03/1982

avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORtE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 31/01/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 18/05/2010, nei confronti
di SOKMANI MANDI in relazione ai reati di cui all’ art. 628 e 582 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale
processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per

caso dì cosiddetta ‘doppia conforme’, essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi
in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,
Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Nel caso in esame, in entrambi i gradi di giudizio la persona offesa è stata ritenuta attendibile,
essendosi ritenuto il suo racconto confortato dalla presenza delle lesioni refertate a documentare
l’aggressione subita e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato circa la sua presenza sul luogo del
fatto.
Inoltre, senza incertezze la persona offesa, giudicata attendibile, riconosceva in fotografia il
ricorrente come autore del fatto e la individuazione fotografica è stata posta a corredo della
decisione di condanna in adesione alla giurisprudenza di legittimità citata in sentenza e neanche
contestata in ricorso, mentre la stesse affermazioni dell’imputato hanno condotto la Corte ad
attribuire piena attendibilità al resoconto della vittima ed alla stessa individuazione.
La Corte ha, poi, negato le circostanze attenuanti generiche in ragione delle gravi modalità del
fatto, confermando una pena stabilita in misura prossima al minimo edittale ritenuta congrua.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla

cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel

gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

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