Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17570 del 21/02/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17570 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.B.
avverso la sentenza n. 5453/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/02/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 23 aprile 2009 dal locale Tribunale, appellata da AB, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto aggravato, commesso il 31 agosto 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, giacché la
motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato, elementi sicuramente rilevanti ex
artt. 133 e 62-bis C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2014.

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