Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17570 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17570 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHEIKH GUEYE nato il 06/06/1978 a MEDINA GOUMASS ( SENEGAL)
avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DiFurro
La CORTE ‘APPELLO di GENOVA, • con sentenza in data 12/01/2017, conferMava la condanna alla”
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di VENTIMIGLIA, in data 05/03/2012, nei
confronti di CHEIKH GUEYE in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1,
n. 4 cp.
Il ricorso è inammissibile.
L’attenuante in parola era stata esclusa perché al ricorrente era stata concessa l’altra attenuante di
In tal modo, la Corte ha aderito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le due attenuanti
possono cumularsi solo quando il giudizio sul valore del bene è rimasto estraneo alla valutazione in
ordine alla concessione dell’attenuante di cui all’art. 648,comma 2, cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
cui all’art. 648, comma 2, cp, sulla base anche del “limitato valore commerciale della merce”.