Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1757 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1757 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASONE CIRO N. IL 04/12/1957
avverso la sentenza n. 2458/2009 TRIB.SEZ.DIST. di AFRAGOLA, del
18/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gerale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Data Udienza: 21/11/2013

Ritenuto in fatto

CASONE Ciro ricorre avverso la decisione di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida senza patente.

avrebbe considerato lo stato di necessità che lo aveva determinato a guidare il veicolo
[asseriti gravi motivi di salute di un congiunto della moglie], nonché della confisca del
veicolo, che il giudicante aveva ritenuto di disporre “ai sensi dell’articolo 240 c.p.”.

Considerato in diritto

La doglianza sulla responsabilità è generica e comunque attinge un apprezzamento del
compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarità in
cui versava l’imputato.

La tematica sull’ipotizzata causa di giustificazione, che neppure risulta proposta in sede
di merito, è qui solo genericamente riferita, implicando un apprezzamento di fatto che
non è proprio del giudizio di legittimità.

Fondato è invece il motivo sulla confisca immotivamente disposta dal giudice, con il
semplice richiamo “all’articolo 240 c. p.”.

Trattasi, in tutta evidenza, di ipotesi di confisca facoltativa di cosa [il veicolo] utilizzato
per commettere il reato di guida senza patente.

Ebbene, ai fini della confisca facoltativa delle “cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato” (articolo 240, comma 1, c.p.), in particolare del veicolo utilizzato
per commettere il reato [qui, quello di cui all’articolo 116 del codice della strada] non è
sufficiente il semplice impiego del veicolo stesso, ma è necessaria l’esistenza di una
“strumentalità in concreto” tra il bene ed il reato [quale in ipotesi deducibile, nello
specifico, dalle reiterate violazioni della fattispecie incriminatice], derivandone la
applicabilità della confisca solo qualora si accerti un rapporto di “asservimento” tra la
cosa ed il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo
da uno “stretto nesso strumentale” che riveli effettivamente la possibilità futura del

2

Con il ricorso si lamenta del giudizio di responsabilità, sostenendo che il giudice non

ripetersi di un’attività punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera
occasionalità.

E’ tematica del tutto pretermessa dal giudicante, imponendosi l’annullamento della

motivazione della sentenza specifiche circostanze fattuali, oggettive o soggettive, che
possano giustificare una rinnovata valutazione della questione ai fini del giudizio
dimostrativo della pericolosità della res

da porre a base della misura.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente
alla disposta confisca, confisca che elimina.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca
dell’autovettura Fiat Palio tg. BP 821 KX; confisca che elimina.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in data 21 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

disposta misura ablativa. L’annullamento va disposto senza rinvio, non emergendo dalla

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