Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17569 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17569 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERCHICHI MOHAMED ALI’ N. IL 11/09/1983
avverso la sentenza n. 11334/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 5 aprile 2013, ha
parzialmente riformato, rimodulando la pena, la sentenza di primo grado che
aveva condannato Ferchichi Mohammed Alì per i delitti di violenza privata e
lesioni personali in danno di Chierchiello Enrico.

mezzo del proprio difensore, lamentando quale primo motivo una violazione di
legge quanto alla qualificazione giuridica del delitto di violenza privata e una
motivazione illogica in merito alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
2. Con riferimento al corretto o meno inquadramento dei fatti nella
accertata fattispecie della violenza privata (articolo 610 cod.pen.) si afferma
nella giurisprudenza di questa Corte come integri gli estremi del delitto di
violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un
qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a
suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che,
mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o
ad omettere qualcosa (v. Cass. Sez. V 26 gennaio 2006 n. 7214 e Sez. H 18
gennaio 2011 n. 3609).
La Corte territoriale, con motivazione del tutto logica ed ispirata ai
suddetti principi, ha sulle affermate circostanze di fatto, incensurabili in questa
sede, dato conto della mancanza di libera determinazione della volontà della
parte offesa.
3.

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti

generiche deve osservarsi come l’impugnata sentenza ne abbia, del pari,
logicamente e congruamente motivato il diniego;
4.

L’inammissibilità del ricorso determina, infine, la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.

1

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.

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