Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17569 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17569 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENTURA ALFIO nato il 11/05/1974

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO dì CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 10/01/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 10/06/2015, nei confronti
di VENTURA ALFIO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla mancata
rinnovazione in appello per l’assunzione di una prova decisiva.
Il ricorso è inammissibile.

Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate
dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. – possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante
e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
La credibilità della persona offesa è stata sviscerata dalla Corte con giudizio immune da vizi, avendo
ella anche dichiarato circostanza favorevole all’imputato, costituita dall’aver avuto rimborsato il
valore della somma portata dall’assegno.
Non risulta, invece, che nell’atto di appello sia stata fatta alcuna richiesta di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale.
Quanto alla sussistenza del dolo, la Corte lo ha tratto dalla mancata giustificazione del possesso
dell’assegno da parte dell’imputato.
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica
del fatto accertato – al consolidato orientamento dì questa Corte (per tutte, Sez. Il, n. 29198 del
25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di
ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o
non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto
(Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella
forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o
ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel
verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di
cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso
delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose
medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere dì allegazione dì elementi, che
potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosí del giudice,
e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del
libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al dì fuorì delle regole che ne disciplinano
la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così decìso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore

GIUSEPPE SGADARI

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