Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17568 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17568 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELESTI SALVATORE N. IL 21/02/1979
avverso la sentenza n. 1854/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Celesti Salvatore
per i reati di violenza privata e lesioni personali in danno di Nuzzo Stefano;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione illogica
in merito alla affermazione della penale responsabilità, alla eccessività della pena
e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia, da un lato, in una generica ed indebita proposizione della doglianze
circa la valutazione delle emergenze istruttorie; trattasi, inoltre, di doglianza che,
oltre ad essere meramente ripetitiva di quanto già evidenziato in grado di
appello, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul
punto dalla Corte territoriale;
– che quanto alla quantificazione della pena essa può essere sindacata
avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in
limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in
concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva
e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo
della motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello; quanto al mancato riconoscimento delle circostanze
generiche deve osservarsi come l’impugnata sentenza ne abbia logicamente e
congruamente motivato il diniego;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.

della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA