Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17566 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17566 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOCI OLTION N. IL 14/05/1975
FUNDONI ARMANDO N. IL 05/05/1968
avverso la sentenza n. 4127/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

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Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Boci Oltion e Fundoni Armando, per il reato di
furto aggravato la pena concordata con la Pubblica Accusa;

entrambi gli imputati, personalmente il primo e attraverso il difensore il secondo,
denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata
pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129 cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nei ricorsi, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere per eccessività della pena
(peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in linea con
il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa di
inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. H
21 maggio 2003 n. 27930);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano

1

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicaziire della prescritta
.
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pecuniaria ‘n favore della Cassa delle Ammende/
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P. T. M.

pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al

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