Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17566 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17566 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LAMLOUMI RADHOUANE N. IL 20/07/1969
avverso la sentenza n. 5992/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fattdal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.4.201 il Gip del Tribunale di Siracusa, per quanto qui
Interessa, ritenuta la continuazione, applicava la pena di anni due e mesi otto di
reclusione ed euro 12.000 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Lameloumi
Radhouane in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. peri. e 12, comma 5, T.U. imm..

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la

violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati,

generiche, avendo il giudice omesso di valutare le gravi condizioni economiche, causa
della condotta illecita, e l’assoluta incesuratezza.

CINSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione
fra le stesse, sull’entità della pena ed eventualmente sulla concessione della sospensione
condizionale della pena. Il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver
accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc.
Tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in
quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e
che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il
ricorso per cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti

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