Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17566 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17566 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARAVELLO GIACOMO nato il 31/05/1982 a BOLOGNA

avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BOLOGNA; con sentenza in data -25/11/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA, in data
29/04/2014, nei confronti dì CARAVELLO GIACOMO in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 337
cod. pen. e 4 Legge 110/75.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed
in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale
processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel
caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi
in sede dì legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschì, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,
Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014, Capuzzí, Rv. 258438).
Nel caso in esame, dalla lettura delle motivazioni dì entrambe le sentenze sì legge che il ricorrente
oltre a darsi a precipitosa fuga dopo la rapina aveva tentato di colpire con un coltello un agente che
lo aveva raggiunto, così realizzando il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendo stato peraltro
trovato in possesso di un coltello all’atto della perquisizione, a conferma delle dichiarazioni del teste
di polizia giudiziaria.
Le attenuanti generiche non sono state concesse in ragione dei precedenti penali e del
comportamento processuale non resipiscente.
La pena è stata contenuta in misura di poco superiore al minimo edittale e ritenuta congrua dalla
Corte.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuovi valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o

Il ricorso è inammissibile.

rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

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