Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17565 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17565 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SALAMONE NICOLO’ N. IL 23/07/1952
avverso la sentenza n. 1240/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN

Fano

Con sentenza in data 12 luglio 2011 la Corte di appello di Genova ha
confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari del 23 dicembre 2008 con
la quale Salamone Nicolò era stato condannato alla pena di anni uno, mesi
sei e giorni dieci di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti e con il beneficio della sospensione condizionale della
incendio in danno di Borzone Sandrina, sua ex compagna, commessi,
rispettivamente, il 2 luglio 2006 e il 30 agosto 2006.
Ricorre per cessazione il Salamone tramite il difensore, il quale deduce
due motivi: con il primo denuncia i vizi di violazione di legge e di
motivazione per avere i giudici di merito configurato la minaccia a mezzo di
messaggio telefonico, indirizzata dal Salamone alla Borzone il 2 luglio 2006,
come grave anziché semplice, con la conseguente omessa declaratoria di
improcedibilità per mancanza di querela; con il secondo motivo lamenta la
violazione del suo diritto alla prova per errata applicazione dell’art. 2, n. 69,
della legge n. 81 del 1987 (delega legislativa al governo per l’emanazione
del nuovo codice di procedura penale), dell’art. 190 cod. proc. pen. e degli
artt. 27 e 111 Cost.
CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, al di là del titolo utilizzato, postula in realtà una
rivisitazione nel merito della gravità della minaccia rivolta dall’imputato alla
compagna, intenzionata a lasciarlo, in termini ultimativi circa l’epilogo del
loro amore che li avrebbe visti insieme per l’eternità in un modo o nell’altro,
interpretati dai giudici di merito, con motivazione adeguata e coerente,
come evocativi di morte.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché il ricorrente si
duole della mancata ammissione di una perizia sui suoi indumenti per
accertare se essi recassero segni del materiale infiammabile utilizzato per
danneggiare col fuoco tutti gli arredi dell’abitazione della Borzone, in Sestri
Levante. La perizia, infatti, è uno strumento neutro di integrazione delle
conoscenze del giudice in ambito tecnico-scientifico e, come tale, non può
essere assimilata ad una prova alla quale la parte deducente abbia diritto.
La sua eventuale negazione può, dunque, assumere rilievo solo sul piano

pena, per i delitti di minaccia aggravata e danneggiamento con pericolo di

della motivazione della decisione per segnalarne lacune e contraddizioni
Insuperate.
Ma, nel caso in esame, i giudici di merito hanno chiarito, in modo
esauriente e logicamente corretto, che l’autore del danneggiamento,
determinante il pericolo di incendio, era munito delle chiavi
dell’appartamento, poiché la serratura non presentava alcun segno di
effrazione, e tale elemento, unitamente al movente vendicativo del

ritenuto probante, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità
dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

Salamone per la subita fine della sua relazione con la Borzone, è stato

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