Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17565 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17565 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CRISTANTIELLI PASQUALE nato il 22/04/1986 a ACQUAVIVA DELLE FONTI
MONNO ANGELO nato il 10/12/1974 a CASAMASSIMA

avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 06/10/20i6, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 07/11/2007, nei confronti di
CRISTANTIELLI PASQUALE, MONNO ANGELO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui
all’ art. 629 CP.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
CRISTANTIELLI PASQUALE deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al
trattamento sanzionatorio..

responsabilità dell’imputato ed al trattamento sanzionatorio.
I ricorsi sono inammissibili.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti

MONNO ANGELO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta

determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e

logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non

consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Peraltro, il ricorrente Monno genericamente deduce motivi sulla responsabilità ai quali aveva
rinunciato.
Egli è stato condannato ad una pena quasi al minimo edittale ritenuta congrua dai giudici di merito.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o

di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è

necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
Il ricorrente Cristiantelli si duole della considerazione della recidiva ma non ne specifica il motivo.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente

ADRIANO IASILLO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA