Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17564 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17564 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIACOMETTI FERDINANDO N. IL 22/01/1963
avverso la sentenza n. 1014/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 06/12/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13.6.2012 la Corte di appello di Torino in parziale
riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Biella, del 28.4.2011,
esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione, rideterminava in giorni
venticinque di arresto la pena inflitta a Ferdinando Giacometti in relazione ai
reati di cui agli artt. 651 e 659 cod. pen. perché rifiutava di dare indicazioni sulla
propria identità alla polizia e per avere disturbato le occupazioni ed il riposo delle
Ad avviso della Corte territoriale non sussistevano elementi idonei a
giustificare il riconoscimento delle circostante attenuanti generiche anche tenuto
conto dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, che denuncia il
vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostante
attenuanti generiche rilevando che la Corte di merito si è limitata a riportare
quanto affermato dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, assolutamente generico, è manifestamente infondato e, peratnto,
deve essere dichiarato inammissibile.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.
62 bis cod.
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pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n.
42688, 24/09/2008, Caridi, rv. 242419). Del tutto legittimamente, quindi, la
Corte ha ritenuto di non poter riconoscere dette circostanze attenuanti alla luce
dei numerosi precedenti dai quali il ricorrente risulta gravato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
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persone all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Biella.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 6 dicembre 2012.