Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17564 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17564 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAMADOU SAFAIOU nato il 20/05/1966 a DABALA ( GUINEA)

avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 22/02/2016, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE, in data 15/05/2013, nei confronti di
MAMADOU SAFAIOU in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, al trattamento sanzionatorio ed alla
mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen..
Il ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La

come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).
Infatti, la Corte ha motivato ampiamente su tutti i punti ancora riproposti in ricorso.
La Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica dei fatti
accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260
dell’11/12/2013 – 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod.
pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la
configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via
principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa
come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i
prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si
tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione
dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano
tratti in inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n.
12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le
quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una divèrsa
volontà espressa o implicita del legislatore.
La contraffazione dei marchi è stata provata attraverso l’esame del teste di polizia giudiziaria, senza
che fossero necessari, tenuto conto delle concrete e qui non rivedibili circostanze di fatto, ulteriori
accertamenti.
Inoltre, la prova della ricettazione è stata desunta tenuto conto dell’accertata, e mai
convincentemente giustificata, disponibilità dei beni di provenienza furtiva in oggetto.
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica
del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del
25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di
ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o

mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,

non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto
(Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertos-a, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella
forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il ríschio che la cosa acquistata o
ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel
verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di
cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso
delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose
medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che
potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice,

libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
Nel caso in esame, la pena è stata stabilita assai al di sotto della media edittale e ritenuta congrua
dal giudice di merito.
L’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 è stata esclusa sulla base del valore non irrisorio della
merce contraffatta, motivazione di merito non più rivedibile.
Infine, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al solo reato di cui all’art. 474 cod.pen.
non era stata prospettata alla Corte di Appello, nonostante il ricorrente ne avesse avuto la
possibilità anche in seno alle conclusioni di udienza ed, in ogni caso, l’imputato ha commesso
condotte plurime, avendo anche ricettato i beni contraffatti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA