Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17563 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17563 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE LEO DANIELE N. IL 18/02/1981
avverso la sentenza n. 678/2011 TRIBUNALE di BRINDISI, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Brindisi, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato
all’imputato De Leo Daniele la pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., in
relazione al reato ascrittogli (art. 9 comma 2°, legge 1423/56);

– che avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendone l’illegittimità per vizio di motivazione, essendosi il

adeguatamente motivare sulla possibilità o meno di un suo proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 cod. proc.
pen., per manifesta infondatezza dei motivi enunciati, avendo il giudice
adempiuto correttamente all’obbligo di motivazione secondo il particolare
schema argomentativo proprio della sentenza pronunciata ai sensi dell’ad 444
cod. proc. pen. nei termini ormai definiti dalle sezioni unite di questa Corte con
sentenza n. 5777 del 27 marzo 1992, imp. Di Benedetto (RIV. 191135), secondo
cui non è richiesta una specificazione dei mezzi di prova e degli argomenti posti
a base della decisione, essendo sufficiente, in difetto di concreti elementi
emergenti dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti (nella specie assenti od
irrilevanti), l’enunciazione, anche implicita, dell’insussistenza di estremi per la
pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1500,00 alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

giudicante limitato a recepire l’accordo raggiunto dalle parti, senza

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