Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17563 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17563 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARENA ANGELO nato il 11/08/1955 a BOLOGNA

avverso la sentenza del 28/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BOLOGNA; con sentenza in data . 28/10/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FERRARA, in data 15/05/2014, nei confronti di ARENA
ANGELO confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Si dà atto che è stata depositata anche una memoria.
Il ricorso è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della

determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Nel caso in esame, il ricorrente si limita a formulare principi generali ed astratti.
Quando entra nello specifico della vicenda processuale è solo per dedurre una supposta assenza di
responsabilità concorsuale, a fronte di una completa motivazione della sentenza impugnata, con la
quale il ricorrente non si confronta adeguatamente, che aveva messo in luce come egli fosse stato
presente al tentativo di estorsione posto in essere dal suo complice ed avesse rafforzato
attivamente il suo proposito criminoso tentando di convincere con metodi suadenti la persona

specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti

offesa attraverso la esibizione del documento che falsamente indicava la cessione del credito.
Neanche nella memoria il ricorrente si confronta con simili risultanze decisive per individuare il
concorso nel reato, secondo l’insindacabile giudizio del giudice di merito.
Quanto alla pena, la stessa è stata stabilità al minimo edittale, con diniego delle circostanze
attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali.
Sul punto, il ricorso si rivela del tutto generico.
Tanto assorbe anche quanto sostenuto nella memoria.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

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