Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17562 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17562 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAZZOLENI FLAVIO N. IL 21/09/1963
avverso la sentenza n. 2160/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 06/12/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 dicembre 2011 la Corte d’appello di Genova ha
confermato la sentenza del 25 marzo 2011 del Tribunale di Chiavari, che aveva
condannato Mazzoleni Flavio alla pena di mesi tre di arresto ed euro duecento di
ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, commesso in Santa
Margherita Ligure il 10 gennaio 2008.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione personalmente
pen., in relazione all’art. 606 cod. proc. pen., in mancanza di elementi sufficienti e
Idonei a giustificare un giudizio di responsabilità a suo carico.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La censura svolta con il ricorso è stata, infatti, formulata in modo generico
senza alcuna correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella
sentenza impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per
l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e indicare, in
modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio
sindacato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di
una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dJce,mbre 2012
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente
l’imputato, chiedendone l’annullamento per inosservanza dell’art. 129 cod. proc.