Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17562 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17562 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRUZZI GABRIELE nato il 26/02/1952 a CASTELNOVO DI SOTTO

avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 17/02/2017, confermava – la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, in data 03/03/2015, nei
confronti di TRUZZI GABRIELE in relazione al reato di cui ali’ art. 55, comma 9, DL n. 231 del 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente omette di sottolineare che il suo proscioglimento per il reato di furto trovava ragione
nella mancanza di querela, una volta esclusa la circostanza aggravante.
medesimo del furto avvenuto poco prima dell’indebito utilizzo della carta di credito della vittima da
part del complice, avendo il ricorrente utilizzato, come sottolinea la Corte, la stessa autovettura
appartenente alla moglie a distanza di pochi minuti tra il furto e l’utilizzo della carta.
Le deduzioni del ricorrente tendono a rivisitare il merito di tale giudizio e sono indeducibili in questa
sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI
Il Presidente
ADRIANO IASILLO

Pertanto, risulta immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, la riconducibilità al

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