Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17561 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17561 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILOVIC SARTANA nato il 28/08/1979 a CASTELFRANCO EMILIA

avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 16/12/2016, confermava là condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di RAVENNA, in data 25/03/2015, nei
confronti dì HALILOVIC SARTANA in relazione al reato di cui alli art. 628 CP ed altri.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della

determinati della decisione impugnata, ma anche quello dì indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare í rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Peraltro, il ricorrente non aveva veicolato alla Corte motivi di appello volti a censurare il giudizio dì
responsabilità, lamentandosi solo del trattamento sanzionatorio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti

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