Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17560 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17560 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HIRITA CLAUDIU N. IL 16/03/1989
2) BALOSHKA ALIAKSEI N. IL 16/10/1992
avverso la sentenza n. 579/201,9JGIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN PATTO

Con sentenza del 3 maggio 2012, resa ai sensi dell’art. 444 e ss. cod.
proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto
Arsizio ha applicato, su richiesta delle parti, ad Hirita Claudiu la pena di
anni tre e mesi sei dei reclusione ed euro 1.000,00 di multa, e a Baloshka
Aliaksei la pena di anni due di reclusione ed euro 700,00 di multa per i reati
rispettivamente ascritti.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cessazione
entrambi gli imputati personalmente, i quali successivamente hanno
rinunciato ai rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO in DIRITTO

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod. proc. peni, per rituali rinunce alle impugnazioni.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna di ciascuno al versamento a favore della cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in
euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.000,0tit 7ore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

di violazione della legge sulle armi, ricettazione e rapina loro

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