Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17560 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17560 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOVREGLIO LUIGI nato il 04/01/1979 a BARI

avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 25/01/2017, parzialmente – riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 27/01/2014, nei confronti di LOVREGLIO
LUIGI confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56,629, 424 CP.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, come risulta correttamente dalla sentenza impugnata, aveva rinunciato ai motivi
motivo di ricorso, avendoli sottratti alla cognizione del giudice del merito.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).
Nel caso in esame, peraltro in accoglimento di specifici motivi volti alla determinazione in melius
della pena, la Corte ha fissato la medesima in misura prossima al minimo edittale ritenendola
conforme a giustizia in relazione alle circostanze concrete.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

concernenti l’affermazione di responsabilità, che egli pertanto non poteva reiterare con il primo

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