Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17558 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17558 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PACE ALESSANDRO N. IL 30/07/1976
avverso la sentenza n. 1392/2012 TRIBUNALE di BARI, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

i. Con sentenza in data 48.4.2012 il Tribunale di Bari, in composizione
monocratica, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la recidiva contestata,
applicava la pena di anni uno e mesi due di reclusione ad Alessandro Pace in
relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956 per la
violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della p. s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, perché non

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando
la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della
entità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano
sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di
circostanze, sulla comparazione fra le stesse, sull’entità della pena ed
eventualmente sulla concessione della sospensione condizionale della pena. Il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen..
Tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in
sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse
parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che,
qualora l’imputato abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un
determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva
ratifica del patto da parte del giudice, se non nell’ipotesi di pena illegale, neppure
sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della
decisione (Sez. 4, n. 38286, 08/07/2002, rv. 222959).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
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rispettava gli orari di permanenza presso la propria abitazione.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

favore della cassa delle ammende.

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