Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17558 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17558 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

D’ANGELO MASSIMO nato il 19/04/1975 a FIRENZE

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data .4/G j./201, confermava la condanna . alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FERRARA, in data 03/11/2014, nei
confronti di D’ANGELO MASSIMO in relazione al reato di cui al!’ art. 646 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, reiterando l’eccezione di incompetenza territoriale del
giudice di primo grado (Tribunale di Ferrara), mentre avrebbe dovuto radicarsi la competenza
dell’autorità giudiziaria di Milano, con conseguente nullità della sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Come ha bene spiegato la Corte di Appello, alla quale l’eccezione era stata tempestivamente
circondario di quel Tribunale il ricorrente aveva effettuato i prelievi del danaro di cui si era
indebitamente appropriato, per poi riversarli su un proprio conto corrente on-line privo di
riferimenti geografici.
L’interversione del possesso e la conseguente consumazione del reato di appropriazione indebita si
era verificata nel luogo ove si era verificata questa parte dell’azione, ex art. 9, comma 1, cod. proc.
pen., luogo in relazione al quale era competente il Tribunale di Ferrara, altro essendo il caso portato
dalla sentenza citata dal ricorrente, in cui si procedeva per truffa, come pure chiarito dalla sentenza
impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

dedotta, la competenza per territorio si è radicata presso l’autorità giudiziaria di Ferrara perché nel

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