Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17557 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17557 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI ROCCO GUIDO N. IL 11/09/1975
avverso la sentenza n. 356/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CHIETI, del 18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 18 aprile 2012, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
il G.u.p. del Tribunale di Chieti ha applicato a Di Rocco Guido, in relazione ai
reati contestati, la pena concordata fra le parti di anni uno e mesi due di
reclusione, ritenuta la continuazione, applicato l’aumento per la recidiva, unificati
i reati per continuazione e ridotta la pena per il rito.
suo difensore, l’imputato, che ne chiede l’annullamento denunciando, con unico
motivo, violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., con riferimento
all’art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla insussistenza delle cause di
proscioglimento indicate dall’art. 129 cod. proc. peri.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza delle
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sulla entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei detti aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti
dal patteggiamento.
3. Nel caso di specie, il Giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
adeguato all’accordo intervenuto fra le parti e ha escluso la sussistenza dei
presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi
dell’art.129 cod. proc. pen.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante

2

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del

giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 14563 del 02/12/2010,
dep. 12/04/2011, P.G. in proc. Manea, Rv. 250024), ed è immune dai denunciati
vizi, peraltro formulati in termini del tutto astratti e generici.
4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – a favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che

pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

appare congruo determinare in euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.

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