Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17556 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17556 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BIASCO NICOLA N. IL 22/05/1980
avverso la sentenza n. 1244/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

ce,u,

Data Udienza: 06/12/2012

S.C. di Cassazione – VII sezione penale
Con sentenza deliberata il 14 marzo 2012 la Corte di Appello di Lecce confermava
la sentenza 23 giugno 2011 del “fribunale di Brindisi che condannava Biasco Nicola alla
pena di anni uno e mesi tre di reclusione siccome colpevole del reato di cui all’art. 9
legge n. 1423/56 (violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di PS: allontanamento dal comune di residenza di Torchiarolo nel quale aveva l’obbligo di dimorare) di resistenza, lesioni personali e danneggiamento.

tato Zappatore dei Carabinieri di Torchiarolo, mentre alla guida di un ciclomotore percorreva la litoranea salentina con direzione di marcia Brindisi – Torchiarolo, all’altezza dell’agro di Campo di Mare, e sebbene invitato a fermarsi aveva proseguito la marcia e profferito minacce all’indirizzo degli agenti che si accingevano a bloccarlo, opponendo resistenza all’arresto con caid e pugni, infrangendo con la testa la porta a vetri della caserma. Il giudicante riteneva verificato sia l’elemento oggettivo del reato (debitamente accertata dai CC l’allontanamento del Blasco del comune di residenza) che quello soggettivo (non consapevolezza da parte dell’imputato di aver superato i confini dei comune di
residenza, stante l’assenza di cartelli che delimitassero il territorio).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: vizio di motivazione relativamente
alla ritenuta sussistenza degli elementi costituivi del reato e segnatamente di quello soggettivo.

Il ricorso, basato su motivi d’impugnazione manifestamente infondati, è inammissibile.
Le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso si risolvono, Infatti, nella sostanziale riproposizione in questa sede, di questioni (insussistenza del dolo) già esaminate
e risolte dai giudici di appello con motivazione esauriente e immune da vizi logici o giuridici, senza prospettare alcun significativo elemento di novità.

Al riguardo è sufficiente rilevare, infatti, che costituisce principio assolutamente
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che “ad integrare il delitto di cui all’art. 9
della legge n. 1423 del 1956 è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi da adempiere come tassativamente imposti e specificati per effetto della
condizione di sorvegliato speciale e la determinata, cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi; a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la

Il Biasco, 11 11 aprile 2011, veniva riconosciuto dal maresciallo Fracasso e dall’appun-

condotta incriminatrice” (così ex multis Sez. 1, Sentenza n. 3303 del 23/10/1987 Rv.
177860, ric. DI LAURO) e che avuto riguardo alla concreta fattispecie in esame la Corte
territoriale, ha provveduto a rimarcare come era onere del soggetto sottoposto all’obbligo dl soggiorno assumere cognizione dei confini del territorio comunale cui è obbligato a dimorare e che nel caso in esame non può neppure prospettarsi un errore … da
parte del prevenuto …atteso che la direzione di provenienza del medesimo come accertata dagli operanti era del tutto opposta a quella del comune di soggiorno” sicché la
circostanza che Il Biasco il giorno 11 aprile 2011 sl sia allontanato dal comune di Tor-

siderata come condotta cosciente e volontaria.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.
RAM.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di 1.000 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

chlarolo in violazione dell’obbligo impostogli, non può che essere, verosimilmente con-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA