Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17555 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17555 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORACA MASSIMO N. IL 06/08/1966
avverso la sentenza n. 3226/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 21/02/2014
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova con sentenza del 23 gennaio 2013, ha
sostanzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena, la sentenza di primo
grado con la quale Moraca Massimo era stato condannato per il delitto di tentato
furto.
mezzo del proprio procuratore, lamentando una motivazione apparente circa
l’affermazione della penale responsabilità a titolo di tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il
relativo motivo.
2.
La manifesta infondatezza del motivo deriva dall’intenzione di voler
dare all’interpretazione dei fatti, quale quella data dai Giudici del merito, un
significato diverso per ritenere inesistente il compimento di atti idonei diretti in
modo non equivoco alla sottrazione dei beni esistenti all’interno dell’autovettura.
Operazione, da un lato, non consentita avanti questa Corte di legittimità
nonché contraria alla pacifica giurisprudenza.
Invero, ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base
di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o
solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a
causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma
incriminatrice, rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico
delitto (v. Cass. Sez. I 11 febbraio 2013 n. 16612).
Il che è quanto posto in essere nell’impugnata decisione.
3.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2014.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a