Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17554 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17554 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI TULLIO SABINA N. IL 29/08/1977
avverso la sentenza n. 33/2011 TRIBUNALE di PESCARA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 21/02/2014
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Pescara ha confermato la
sentenza di prime cure che aveva condannato Di Tullio Sabina per il reato di
ingiurie in danno di Catucci Valentina;
l’imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge con particolare riferimento all’affermazione
della penale responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal giudice del merito che ha corroborato le
suddette dichiarazioni con quelle del teste Molli e, per altro verso, non vale a
scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il giudicante ha, invero, correttamente applicato la costante
giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate
dall’articolo 192, comma terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal
caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012
n. 41461);
– che il giudicante ha, inoltre, motivato in merito alla sussistenza della
contestata ingiuria, per cui non è possibile rimettere il suddetto accertamento in
fatto in discussione avanti questa Corte, allorquando non vi sia stata una palese
violazione della legge circa l’integrazione nella fattispecie astratta delle parole
pronunciate dall’imputata;
1
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al