Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17554 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17554 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MAZZOTTA ROCCO N. IL 18/12/1969
avverso la sentenza n. 566/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
17/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 17 marzo 2012, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
il Tribunale di Lucca – sezione distaccata di Viareggio ha applicato a Mazzotta
Rocco, imputato del reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956,
commesso in pari data, la pena concordata fra le parti di mesi otto di reclusione,
concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
che ne chiede l’annullamento, denunciando mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen. in relazione
agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., e lamentando, in particolare,
l’assenza di alcuna motivazione in ordine alla mancata ricorrenza delle ipotesi di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. e in ordine alle ragioni dell’espresso
convincimento circa la congruità della pena e la correttezza della comparazione
delle circostanze concorrenti.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei detti aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, né può dolersi della
entità della pena da esso stesso sollecitata e della complessiva adeguatezza del
trattamento concordato.
3. Nel caso di specie, il Giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
adeguato all’accordo intervenuto fra le parti e ha escluso la sussistenza dei

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e applicata la diminuente per la scelta del rito.

presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi
dell’art.129 cod. proc. pen.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 14563 del 02/12/2010,
dep. 12/04/2011, P.G. in proc. Manea, Rv. 250024), ed è immune dai denunciati
vizi, peraltro formulati in termini del tutto astratti e generici.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – a favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.

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