Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17554 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17554 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
YE XIUZHI nato il 12/05/1986

avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, Con sentenza in data 26/01/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MILANO, in data 01/03/2016, nei
confronti di YE XIUZHI in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui

legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte di Appello ha, infatti, tratto la responsabilità dell’imputata da una serie di elementi di fatto,
quali quelli che ella era proprietaria dell’esercizio commerciale nel cui magazzino sono stati
rinvenuti i beni ricettati, era presente al momento della perquisizione e non aveva fornito la benché
minima giustificazione a discolpa in ordine al possesso dei beni di provenienza illecita in quanto
contraffatti.
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica
del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del
25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di
ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o
non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto
(Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella
forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o
ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel
verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di
cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso
delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose
medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che
potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice,
e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del
libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Inoltre, la Corte ha offerto congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena,
ritenendola congrua rispetto all’entità dei beni che non avrebbe consentito la concessione del
minimo edittale.
La graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende
che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie –

valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di

non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata,
specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia
di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti -a
dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’,
‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

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