Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17553 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17553 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI TERLIZZI GIULIO nato il 16/07/1987 a BITONTO
avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 26881/2017
FATTO E DIRITTO

1. DI TERLIZZI Giulio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità
dell’ imputato e, per altro verso, in considerazione del fatto che la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che – nel
caso di specie – non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

Il consigliere estensore

Il presidente

2.1. Il motivo, totalmente generico, è manifestamente infondato atteso che risulta che la corte

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