Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17552 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17552 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANTINI GASPARE N. IL 27/01/1949
avverso la sentenza n. 4449/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/02/2014

JUf

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Fantini Gaspare per
i reati di lesioni personali e guida in stato di ebbrezza;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione e una violazione di legge sul punto dell’affermazione della penale
responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio nonché sul trattamento
sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita, avanti questa Corte di legittimità, contestazione sulla
pur esistente motivazione dell’impugnata sentenza;
– per quel che concerne, infine, il significato da attribuire alla locuzione
“oltre ogni ragionevole dubbio”, già adoperata dalla giurisprudenza di questa
Corte Suprema (v. per tutte, Cass. Sez. Un. 10 luglio 2002 n. 30328) e
successivamente recepita nel testo novellato dell’articolo 533 cod.proc.pen.
quale parametro cui conformare la valutazione inerente all’affermazione di
responsabilità dell’imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell’icastica
espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il
principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e la cultura della
prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale; si
è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione
meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il
“ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato ne comportava pur sempre
il proscioglimento a norma dell’articolo 530 cod.proc.pen., comma 2, sicché non
si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova
rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito
il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario,
secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza
processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (v. da ultimo, Cass. Sez.
H 9 novembre 2012 n. 7035); certezza che i Giudici a quo hanno logicamente

1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una mancanza della

espresso, sottraendo la loro motivazione, pertanto, al lamentato vizio di
legittimità;
– che il secondo motivo si sostanzia in una indebita rivisitazione delle
risultanze probatorie e perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti
questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa
del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte

questa Corte in tema di c.d. doppia conforme; giova, invero, rammentare, in
punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando
ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia
pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395); il che non è avvenuto nella specie;
– che del tutto pretestuoso è il motivo relativo alla sussistenza della
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, alla luce delle acquisite risultanze
probatorie (dichiarazioni testimoniali e test dell’alcool);
– relativamente alla quantificazione della pena, essa può essere sindacata
avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in
limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in
concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva
e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo
della motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello; con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti
generiche e della sospensione condizionale della pena, trattasi di doglianza che,
per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta
sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna
indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta
concessione;
2

territoriale e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA