Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17552 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17552 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUSTICO ORAZIO N. IL 09/12/1989
avverso la sentenza n. 3153/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29.2.2012 il Tribunale di Siracusa applicava la pena
di anni quattro e mesi sei di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante
contestata e ritenuta la continuazione, ad Orazio Rustico in relazione al reato di
cui agli artt. 56, 575, 577 cod. pen..

violazione di legge in ordine alla sussistenza di una causa di proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ed alla entità della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze assolutamente aspecifiche sono, altresì, manifestamente
infondate – quindi, inammissibili anche sotto tale profilo – atteso che, qualora
l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si
diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui
quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art.
129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta,
uno specifico obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di
applicazione della pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura
«una forma di ammissione di responsabilità>> (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez.
3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1, 13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994,
Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un implicito riconoscimento di
colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli).
Sicché l’accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento è solo
sommario, in quanto il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo
se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza
che, evidentemente, il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di
applicazione della pena, ovvero se manchi un quadro probatorio idoneo almeno a
definire il fatto come reato (Sez. 5, 29.10.1993, Marzioni).
Ugualmente è a dirsi in ordine alla quantificazione della pena concordata tra
le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
2

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

favore della cassa della ammende.

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