Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17552 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17552 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAVENIA CHRISTIAN nato il 27/01/1975 a CATANIA

avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 26815/2017

FATTO E DIRITTO

1. LAVENIA Christian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo difetto di motivazione relativamente all’ affermazione della propria responsabilità in
ordine al reato di truffa contestato.

Le censure proposte vanno ritenute, infatti, null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in
questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente
presi in esame dalla corte territoriale la quale nell’esaminare i medesimi motivi di doglianza
dedotti con l’ odierno ricorso – con motivazione congrua, del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori acquisiti e corretta in diritto – ha puntualmente disatteso le tesi difensiva,
correttamente ritenendo integrata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa
sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, ampiamente riscontrate, vittima di un vero
e proprio raggiro per effetto della stipula di un preliminare per la vendita da parte dell’
imputato – qualificatosi come c.t.u. del Tribunale di Catania – di una autovettura mai onorato
cui è conseguito l’ ingiusto profitto pari alla somma incamerata dall’ imputato e mai restituita,
escludendo, quindi, con ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede, la sussistenza di
un mero inadempimento contrattuale (v. sent. f.3).
2.1 Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito
non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal
caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n.
49970 del 19/10/2012 – dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701), dovendosi ribadire che
anche sotto tale profilo la motivazione sia pure redatta in parte per relationem, appare
adeguata e logica anche perché si verte in ipotesi di sentenza c.d. doppia conforme (vale a dire
due sentenza dello stesso segno.)

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativannente in euro duemila.

P.Q.M.
1

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

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