Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17551 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17551 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MINE° PIETRO N. IL 14/03/1964

avverso la sentenza n. 3064/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 18 maggio 2011, ha
confermato la sentenza del 3 maggio 2010 del Tribunale di Palermo, che aveva
dichiarato Mineo Pietro colpevole del reato di cui all’art. 678 cod. pen. per avere
illegalmente detenuto chilogrammi trentacinque di materiale esplodente e,
concesse le attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena di un mese di

del materiale esplodente in sequestro.
2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., mancanza di motivazione con riguardo alle doglianze presentate con
i motivi di appello e al trattamento sanzionatorio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sono state, infatti, formulate in modo generico senza alcuna
correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti spesi nella sentenza
impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
esercitare il proprio sindacato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che si stima
equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

2

arresto ed euro quaranta di ammenda, disponendo la confisca e la distruzione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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