Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17551 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17551 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARBONE MAVERIK nato il 22/02/1990 a MANERBIO

avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 26600/2017
FATTO E DIRITTO

1. CARBONE Maverik ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe – in
forza della quale è stata confermata l’ affermazione della sua penale responsabilità per il reato
di rapina impropria – deducendo due motivi: a) violazione di legge in ordine alla mancata
integrazione probatoria richiesta in sede di giudizio abbreviato condizionato e reiterata in sede

propria responsabilità in ordine al reato di rapina, dovendosi ritenere configurabile l’ ipotesi
meno grave del furto.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va, in primo luogo, osservato che la sentenza impugnata non appare censurabile nella parte in
cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria essendo la motivazione adeguata e
corretta in diritto.
Occorre del resto rilevare che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la
mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove
richieste dalla parte solo qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a
base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state
presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove
in appello. (Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015 – dep. 09/12/2015, Pircher e altri, Rv.
26532301).

2. Le censure proposte con il secondo motivo vanno ritenute, poi, null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale la quale nell’esaminare i
medesimi motivi di doglianza dedotti con l’ odierno ricorso – con motivazione congrua, del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori acquisiti e corretta in diritto – ha puntualmente
disatteso le tesi difensiva, correttamente ritenendo integrata la responsabilità del ricorrente in
ordine al reato di rapina contestato, escludendo l’ ipotesi meno grave del furto: risulta, invero,
che l’agente, dopo l’ impossessamento della “res” altrui, ha adoperato gravi minacce per
assicurarsi l’impunità.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.
1

di appello; b) violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla affermazione della

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

II presidente

II consigliere estensore

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