Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17550 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17550 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPRINO DANIELE nato il 25/07/1976 a GIOIA TAURO

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 26538/17
FATTO E DIRITTO

1. CAPRINO Daniele ha proposto, a mezzo difensore, ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe – in forza della quale è stata confermata la statuizione di condanna a suo
carico per due ipotesi di rapina – deducendo due motivi:
– violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla affermazione della propria

– difetto di motivazione quanto all’ omesso riconoscimento dell’ attenuante di cui all’ art. 62 n.
6 cod. pen. nonchè delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto
alle aggravanti contestate.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute, infatti, null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale la quale nell’esaminare i
medesimi motivi di doglianza dedotti con l’ odierno ricorso – con motivazione congrua, del tutto
coerente con gli indicati elementi probatori acquisiti e corretta in diritto – ha puntualmente
disatteso le tesi difensiva, correttamente ritenendo integrata la responsabilità del ricorrente in
ordine al reato di rapina contestata sub b) sulla scorta delle deposizioni dei testi Fumagalli e
Cattaneo.
Va, invero, osservato che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del
giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici
di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui
valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di
motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di
tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente
sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio
convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.1. Occorre, ancora, rilevare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è
devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al
proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi
probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi,
quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di
legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del
giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa
contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n.
20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
1

responsabilità in ordine al reato di rapina di cui al capo b);

Va, inoltre, evidenziato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito
non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in
tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se
non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.,

3. Corretta in fatto e priva di vizi logico-giuridici è la sentenza nella parte in cui ha negato il
riconoscimento dell’ attenuante di cui alli art. 62. n. 6 considerando “insufficiente” l’ offerta
risarcitoria anche valutato il danno morale subito dalle vittime.
Occorre, infine, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione
risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale
previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza
delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in
concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 – dep. 26/06/2017, Pistilli, Rv. 27048101) sicchè
la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione
complessiva, tenendo, in particolare, conto della condotta dello stesso “accanitosi” più volte
contro il medesimo locale commerciale e capace di delinquere “incurante” della presenza di più
persone nonché in ragione dell’ assenza di “concreti segnali di resipiscenza”.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

II consigliere estensore

II presidente

Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

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